I nuovi congedi parentali. Tutte le novità e i primi chiarimenti di INL e INPS.

Il 13 agosto 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di tutela della maternità. Si tratta di misure volte a garantire una migliore conciliazione tra attività professionale e vita familiare. Queste novità modificano le regole previste nel Testo Unico maternità e paternità, anche per quanto concerne il congedo parentale. Il diritto all’indennità INPS per l’astensione facoltativa viene garantito fino al 12° anno di età del figlio, e non più solo fino ai 6 anni. Ogni singolo genitore gode di 3 mesi definiti «intrasferibili». Questo vuol dire che sia la madre che il padre godono del congedo richiesto senza poterlo attribuire all’altro coniuge. Il genitore solo, invece, potrà usufruire integralmente di 9 mesi di congedo, mentre, se i genitori decidono di usufruire congiuntamente del congedo, allora i singoli mesi riconosciuti alla madre e al padre possono essere cumulati. Quanto vengono pagati questi congedi? L’INPS, con il Messaggio 3066/2022, ha specificato che il nuovo congedo parentale sarà retribuito, fino ai 12 anni di età del figlio, nella misura del 30% della retribuzione calcolata in base a quella percepita nel mese precedente all’inizio della fruizione del congedo.


Questi i temi del webinar di martedì 25 ottobre, dalle 15 alle 16, insieme a SERGIO TURCHETTO, consulente del lavoro di WI LEGAL, che darà conto anche dei chiarimenti contenuti nella circ. INL 6 settembre 2022, e dei chiarimenti dell’INPS.


Relatore: Sergio Turchetto - Consulente del Lavoro