Dirigenti terziario: sottoscritto l’accordo di proroga, con modificazioni, del c.c.n.l.

Dirigenti terziario: sottoscritto l’accordo di proroga, con modificazioni, del c.c.n.l.

In data 16 giugno 2021 è stato sottoscritto tra Confcommercio - Imprese per l’Italia e Manageritalia l’Accordo di proroga, con modificazioni, del C.C.N.L. per i dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 21 luglio 2016.

 

Il C.C.N.L. del 21 luglio 2016, infatti, è scaduto il 31 dicembre 2019, per effetto dell’accordo di proroga dell’11 luglio 2019.

Le Parti firmatarie avevano condiviso l’11 luglio 2019 la necessità di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale, attraverso una programmazione di incontri nel medio periodo; incontri che “hanno portato alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma, anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall’insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non sono ancora maturi” (come si legge nelle premesse dell’Accordo 16 giugno 2021).

Pertanto, con l’Accordo del 16 giugno 2021 in esame le Parti hanno concordato di prorogare la vigenza del C.C.N.L. 21 luglio 2016 fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre, in attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo del contratto collettivo, le Parti hanno concordato di modificare gli articoli 18, 21 - con l’introduzione di un nuovo art. 21 bis - 25, 26, 27, 37 e 39 del C.C.N.L.

Le predette modifiche, in sintesi, riguardano:

  • malattia e infortunio (articolo 18). È stato confermato che per “anno solare” si intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso.

Inoltre, è stato concordato di affidare all’Associazione Antonio Pastore un mandato esplorativo volto a definire, entro il mese di novembre 2021, una garanzia assicurativa aggiuntiva (che risponda alle esigenze di cui al comma 7 dell’art. 18) allo scopo di garantire, con una polizza collettiva, da una parte l’osservanza delle tutele stabilite dal C.C.N.L. in caso di infortunio professionale ed extra professionale e, dall’altra, una maggiore economicità per le imprese.

  • aggiornamento e formazione professionale, politiche attive e outplacement (CFMT) (articolo 21). Con decorrenza 1° ottobre 2021 il contributo annuo al CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario) sarà pari a euro 290,00 a carico del datore di lavoro e a euro 130,00 a carico del dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale e per l’espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive.

A decorrere dal 1° luglio 2021, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al CFMT un contributo pari ad euro 2.500,00 per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti. Con la stessa decorrenza è abrogato l’art. 40 del C.C.N.L (che disciplinava l’outplacement).

  • Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT) (articolo 21 bis, introdotto dall’Accordo 16 giugno 2021). Sono assegnate al CFMT competenze di supporto e organizzative in materia di welfare.

    Il datore di lavoro può riconoscere ai dirigenti un importo annuo spendibile in beni e servizi di welfare (stanziato in pari misura a favore di tutti i dirigenti impiegati dal medesimo datore di lavoro), corrisposto in aggiunta a eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro; il valore viene riconosciuto pro quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell’anno, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, mentre non è riproporzionabile nel caso in cui il dirigente risulti in forza con contratto part time. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di novembre 2021 per definire le modalità applicative di questo articolo.

  • Previdenza complementare (Fondo Mario Negri) (articolo 25). A decorrere dal 1° ottobre 2021 il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari al 12,86%. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al 2,19%, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al 2,31%, della retribuzione convenzionale annua.

  • Previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore) (articolo 26). A decorrere dal 1° ottobre 2021 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in euro 4.296,45 in ragione d’anno.

  • Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso - Fasdac) (articolo 27). Con decorrenza 1° ottobre 2021 il contributo è fissato nella misura del 5,51% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio. Invariato il contributo a carico del datore di lavoro e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale.

  • Dimissioni (articolo 37). A far data dal 1° luglio 2021, il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, a seconda che la comunicazione delle dimissioni pervenga al datore di lavoro, rispettivamente, nella seconda quindicina del mese antecedente o nella prima quindicina del mese corrente.

  • Licenziamento (articolo 39). A far data dal 1° luglio 2021, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese a seconda che la comunicazione di licenziamento pervenga al dirigente, rispettivamente, nella seconda quindicina del mese antecedente o nella prima quindicina del mese corrente. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a retribuire per intero la frazione di mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.

L’Accordo di proroga decorre dal 1° gennaio 2020 (fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti) e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2021.

Data di pubblicazione

21 Luglio 21

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