Validi gli accordi individuali di rinuncia al diritto all’astensione dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali

Validi gli accordi individuali di rinuncia al diritto all’astensione dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali

Il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali è un diritto disponibile e sono validi gli accordi individuali, intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8958 del 31 marzo 2021.

Per il settore del retail e della grande distribuzione organizzata, quello del lavoro festivo è sempre un tema rilevante.

Nell’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione del diritto dei lavoratori ad astenersi dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali, fornendo importanti indicazioni.

La vicenda riguardava tre lavoratrici, dipendenti di un’azienda della GDO, alle quali erano state irrogate sanzioni disciplinari conservative per essersi astenute dal lavoro durante alcune festività nazionali infrasettimanali, nonostante avessero sottoscritto clausole di disponibilità alla prestazione di lavoro nei giorni festivi e domenicali.

Con ricorso al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, le dipendenti chiedevano l’annullamento delle predette sanzioni. La domanda veniva accolta in primo grado, con pronuncia poi confermata dalla Corte d’Appello. La Corte territoriale, in particolare, prospettava la nullità delle clausole di disponibilità alla prestazione di lavoro nei giorni festivi e domenicali, contenute nei contratti individuali di lavoro e richiamate anche in successivi accordi intervenuti in occasione di modifiche dei rapporti di lavoro, in considerazione della loro indeterminatezza e della mancanza di un corrispettivo, della posizione di debolezza rivestita dalle lavoratrici nel momento della sottoscrizione, e della piena e unilaterale discrezionalità del datore di lavoro; e riteneva vi fosse la necessità di raggiungere di volta in volta un accordo tra le parti, ogni qual volta si fosse manifestata l’esigenza aziendale di lavoro festivo infrasettimanale, secondo criteri di correttezza e buona fede.

La Suprema Corte, alla quale ricorreva l’azienda datrice di lavoro, è invece pervenuta a diverse conclusioni.

Innanzitutto, la Cassazione ha sottolineato il significato letterale della clausola di disponibilità alla prestazione di lavoro nei giorni festivi e domenicali, sottoscritta dalle lavoratrici, che risultava univoco e diretto ad attribuire al datore di lavoro, che aveva acquisito il consenso del lavoratore, il potere di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi e domenicali, nel rispetto della normativa in materia di riposo settimanale.

Inoltre, ha precisato che l’oggetto della clausola era determinabile, in quanto inequivocabilmente individuabile mediante il riferimento ai “giorni festivi”, e, quindi, con un esplicito rinvio alla normativa che individua tali giorni, ossia la L. n. 260 del 1949.

Con riferimento, poi, alla disciplina delle festività infrasettimanali, la Cassazione ha evidenziato che esse non sono tutelate dalla Costituzione (a differenza delle ferie e del riposo settimanale: art. 36, comma 3, Cost.), in quanto “non tutelano immediatamente il diritto alla salute, bensì, a seconda dei casi, l’esigenza di consentire la celebrazione comunitaria di ricorrenze festive profondamente radicate nella tradizione, non solo religiosa, ovvero legate a particolari significati e valori civili, diritti disponibili dal lavoratore”.

Ciò posto, la L. n. 260 del 1949 riconosce ai lavoratori un diritto soggettivo ad astenersi dal lavoro durante le festività infrasettimanali, diritto – precisa la Corte – non disponibile a livello collettivo, salvo accordi sindacali stipulati da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. Tuttavia, si legge nell’ordinanza, il divieto a lavorare in occasione di queste festività “non è assoluto, potendo il lavoratore nell’esercizio della propria autonomia individuale esprimere il consenso a lavorare in tali giornate”; tanto è vero che l’art. 5 della predetta legge prevede una retribuzione aggiuntiva proprio per i lavoratori che “prestino la loro opera nelle suindicate festività”.

La Cassazione ha, peraltro, precisato che il potere di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi deve essere esercitato dal datore di lavoro nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza; condizione che, nel caso di specie, risultava sussistente.

In conclusione, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività infrasettimanali è diritto disponibile e sono validi gli accordi individuali, intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro; l’oggetto di detti accordi è chiaramente determinabile mediante il ricorso al riferimento normativo esterno costituito dalla L. n. 260 del 1949; il potere del datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi va esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza”.

La Cassazione, quindi, in accoglimento del ricorso dell’azienda, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello, che dovrà rivalutare gli accordi intercorsi tra le parti e la validità delle sanzioni disciplinari adottate dalla società nei confronti delle lavoratrici, alla luce dei principi di diritto espressi nell’ordinanza in esame.

Data di pubblicazione

25 Marzo 21

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