Il giorno 7 aprile 2021 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2021 le retribuzioni convenzionali per il 2021 fissate con Decreto 23 marzo 2021 dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Campo di applicazione
Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2021, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, in via residuale, ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non coperte dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. la circolare n. 87 del 15 marzo 1994):
Argentina
Australia
Brasile
Canada e Quebec (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017)
Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015)
Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou)
ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc)
Principato di Monaco
Tunisia
Uruguay
USA
Venezuela
Stato Città del Vaticano
Corea
Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015)
Le retribuzioni convenzionali vengono inoltre utilizzate anche ai fini fiscali, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.
Calcolo delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionati sono fissate per ciascun settore e livello di inquadramento dalle tabelle allegate al succitato decreto.
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente calcolata come il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero e divisa per dodici.
Esempio:
Dirigente settore Industria
RAL: 100.000 euro
Indennità estero: 25.000 euro
Retribuzione nazionale di riferimento: 100.000/12= 8.333 euro
Fascia di riferimento: III fascia
Retribuzione convenzionale anno 2021: 8.562,54 euro
Casi particolari
passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese, mutamento del corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista” o per passaggio di qualifica. In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
maturazione nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc.) occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Regolarizzazioni contributive per i primi mesi del 2021
Le aziende che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2021, in attesa della pubblicazione delle nuove retribuzioni convenzionali, hanno utilizzato quelle relative all’anno 2020, possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare INPS di riferimento (Circolare n° 64 del 19-04-2021).
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2021 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
e differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
LINK UTILI:
Decreto 23 marzo 2021 ministero del lavoro e delle politiche sociali: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-23032021-con-tabella-allegata.pdf
Circolare INPS n° 64 del 19-04-2021: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2064%20del%2019-04-2021.htm
Data di pubblicazione
23 Marzo 21
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