La Cassazione sull’obbligo contributivo per gli istruttori di società sportive dilettantistiche

La Cassazione sull’obbligo contributivo per gli istruttori di società sportive dilettantistiche

In attesa che la riforma del lavoro sportivo entri in vigore (salvo ulteriori ripensamenti, allo stato la decorrenza è il 1 gennaio 2023) si segnalano 4 sentenze della Cassazione, Sez. Lavoro, pubblicate a ridosso dello scorso Natale (n. 41397 del 23.12.2021, n. 41467 del 24.12.2021, n. 4168 del 24.12.2021, e n. 41570 del 27.12.2021) sul tema dell’applicabilità o meno dell’art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R. (D.p.R n. 917/86) ai soggetti che svolgono attività di istruttori sportivi presso società sportive dilettantistiche.

Secondo tale articolo, nella versione applicabile all’epoca dei fatti (ante modifica ad opera della L. 30 dicembre 2020, n. 178) “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…) m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici”.

In particolare, le fattispecie sottoposte all’esame della Corte riguardavano la pretesa contributiva da parte dell’Inps rispetto all’attività svolta da alcuni istruttori (per la maggior parte di nuoto).

La Suprema Corte, con le richiamate sentenze ha stabilito che: “Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in I. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:

- le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma TUIR);

- tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI ;

- le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;

- il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'«arte o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)”.

Ciò che più rileva, per i fini che interessano, riguarda l’ultimo aspetto evidenziato dalla S.C.: l’applicabilità dell’art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R. e cioè, in buona sostanza, la possibilità di beneficiare dell’esenzione da imposizione fiscale e contributiva (purché entro il limite di euro 10.000 annui sancito dall’art. 69 T.U.I.R.), dipende infatti dalla natura non professionale (o non abituale) dell’attività svolta dai soggetti coinvolti.

Sulla base di tali principi, la Corte nelle prime due pronunce (n. 41397/21 e 41467/21) ha annullato le sentenze d’appello in quanto è stato accertato il difetto di valutazione in ordine al carattere professionale o meno dell’attività svolta dagli istruttori e cioè, come sopra richiamato, se la stessa corrispondeva all'“arte o professione” abitualmente esercitata (seppur in modo non continuativo).

Nella sentenza n. 41468/21 ha rigettato il ricorso dell’Associazione sportiva in quanto la Corte territoriale aveva correttamente accertato lo svolgimento dell’attività degli istruttori in modo “professionale”, mentre nell’ultima sentenza (n. 41570/21) la S.C. ha respinto il ricorso dell’Inps poiché i giudici di merito avevano effettivamente accertato lo svolgimento di attività non professionale, in quanto meramente discontinua e non abituale, da parte dei collaboratori.

Avv. Abramo Abrami

Data di pubblicazione

19 Gennaio 22

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